Testo unico›Parte III
Art. 55
Iscrizione al Fondo e computabilità dei servizi
In vigore dal 30 mar 1974
Testo unico-.
(Iscrizione al Fondo e computabilità dei servizi)
Per le categorie di personale iscritte al Fondo di previdenza e credito dopo il 1° gennaio 1940, si computa, ai fini della indennità di buonuscita e dell'assegno vitalizio, il servizio prestato con iscrizione; è ammesso a riscatto il servizio prestato senza iscrizione. Per il personale iscritto precedentemente, si computa il servizio prestato nelle categorie ammesse all'iscrizione.
I servizi effettivamente prestati anteriormente al 1° settembre 1942 in qualità di insegnante di ruolo delle scuole elementari pubbliche sono computabili:
per intero, nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° settembre 1952;
per il 70 per cento, nei casi di cessazione dal servizio dal 1° settembre 1948 al 31 agosto 1952.
Per gli impiegati e gli uscieri di ruolo dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, cessati dal servizio a partire dal 1° maggio 1946 o in data successiva, sono computabili i servizi resi nelle qualità predette anteriormente al 1° maggio 1940:
per intero, nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° gennaio 1953;
per il 70 per cento, nei casi di cessazione dal servizio dal 1° maggio 1946 al 31 dicembre 1952.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032#art-tu-55