Testo unicoCapo IV

Art. 22

Assenza e irreperibilità

In vigore dal 30 mar 1974
Testo unico-. (Assenza e irreperibilità) Nei casi di scomparsa o di irreperibilità del dipendente statale si applicano, per i diritti dei familiari all'indennità di buonuscita e all'assegno vitalizio, le norme sulla riversibilità del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032#art-tu-22

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