Testo unico›Capo IV
Art. 22
Assenza e irreperibilità
In vigore dal 30 mar 1974
Testo unico-.
(Assenza e irreperibilità)
Nei casi di scomparsa o di irreperibilità del dipendente statale si applicano, per i diritti dei familiari all'indennità di buonuscita e all'assegno vitalizio, le norme sulla riversibilità del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032#art-tu-22