Testo unicoCapo IV

Art. 21

Sequestro, pignoramento, cessione

In vigore dal 10 lug 1997
Testo unico-. (Sequestro, pignoramento, cessione) L'indennità di buonuscita e l'assegno vitalizio non sono soggetti a sequestro, pignoramento o cessione, salvo che per i debiti verso il Fondo di previdenza e credito di cui all' ovvero per la realizzazione dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente all'amministrazione. Quando i crediti predetti siano accertati con sentenza passata in giudicato, il ristoro del danno può avvenire anche mediante trattenuta sugli importi da corrispondere. L'assegno vitalizio non può, comunque, essere sottoposto a sequestro, a pignoramento o a trattenuta in misura superiore a un quinto, valutato al netto delle ritenute di legge. (4A)6A

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 20 luglio 1990, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 25/07/1990, n. 30), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato"), nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la sequestrabilita' e pignorabilita', per crediti alimentari dovuti per legge, dell'indennita' di buonuscita erogata dall'ENPAS."
  • La Corte costituzionale con sentenza 19 giugno-4 luglio 1997, n. 225 (in G.U. 09/07/1997, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale degli artt. 4 della legge 8 giugno 1966, n. 424 (Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico), e 21 del d.P.R 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui prevedono, per i dipendenti civili e militari dello Stato, la sequestrabilita' o la pignorabilita' delle indennita' di fine rapporto di lavoro, anche per i crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032#art-tu-21

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