Testo unicoCapo III

Art. 16

Servizio ferroviario

In vigore dal 30 mar 1974
Testo unico-. (Servizio ferroviario) Il servizio di ruolo prestato presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è computabile ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e dell'assegno vitalizio previsti dal presente testo unico; si osservano le disposizioni della legge 12 ottobre 1949, n. 771.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032#art-tu-16

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