Testo unicoCapo III

Art. 18

Arrotondamento

In vigore dal 30 mar 1974
Testo unico-. (Arrotondamento) Se nel totale del servizio computabile ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e dell'assegno vitalizio risulta una frazione di anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura. Nel caso di riliquidazione dell'indennità di buonuscita, ai sensi del precedente , resta fermo l'arrotondamento per eccesso già effettuato; il periodo di servizio trascurato nella prima liquidazione si aggiunge al servizio complessivo maturato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032#art-tu-18

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