Testo unico›Capo III
Art. 18
Arrotondamento
In vigore dal 30 mar 1974
Testo unico-.
(Arrotondamento)
Se nel totale del servizio computabile ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e dell'assegno vitalizio risulta una frazione di anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura.
Nel caso di riliquidazione dell'indennità di buonuscita, ai sensi del precedente , resta fermo l'arrotondamento per eccesso già effettuato; il periodo di servizio trascurato nella prima liquidazione si aggiunge al servizio complessivo maturato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032#art-tu-18