Testo unico›Capo IV
Art. 20
Cause di perdita del diritto
In vigore dal 30 mar 1974
Testo unico-.
(Cause di perdita del diritto)
Il diritto all'indennità di buonuscita e all'assegno vitalizio non viene meno con la perdita della cittadinanza italiana; il diritto all'assegno vitalizio non si perde per prescrizione.
Il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa alla indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è sorto il diritto; la domanda di pensione eventualmente presentata dagli aventi diritto all'indennità di buonuscita interrompe il corso della prescrizione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032#art-tu-20