Testo unicoCapo IV

Art. 20

Cause di perdita del diritto

In vigore dal 30 mar 1974
Testo unico-. (Cause di perdita del diritto) Il diritto all'indennità di buonuscita e all'assegno vitalizio non viene meno con la perdita della cittadinanza italiana; il diritto all'assegno vitalizio non si perde per prescrizione. Il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa alla indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è sorto il diritto; la domanda di pensione eventualmente presentata dagli aventi diritto all'indennità di buonuscita interrompe il corso della prescrizione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032#art-tu-20

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