Testo unicoTitolo III

Art. 25

Competenza a liquidare il trattamento previdenziale

In vigore dal 30 mar 1974
Testo unico-. (Competenza a liquidare il trattamento previdenziale) L'indennità di buonuscita e l'assegno vitalizio sono liquidati dall'amministrazione del Fondo di previdenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032#art-tu-25

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