Testo unico›Titolo III
Art. 25
Competenza a liquidare il trattamento previdenziale
In vigore dal 30 mar 1974
Testo unico-.
(Competenza a liquidare il trattamento previdenziale)
L'indennità di buonuscita e l'assegno vitalizio sono liquidati dall'amministrazione del Fondo di previdenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032#art-tu-25