Testo unico›Titolo III
Art. 26
Liquidazione dell'indennità di buonuscita
In vigore dal 22 mar 1980
Testo unico-.
(Liquidazione dell'indennità di buonuscita)
L'indennità di buonuscita, spettante al dipendente statale e ai superstiti, è liquidata di ufficio.
A tal fine l'amministrazione alla quale il dipendente appartiene o apparteneva trasmette all'amministrazione del Fondo di previdenza un progetto di liquidazione, a favore del dipendente stesso o dei suoi superstiti, corredato della copia autentica dello stato di servizio.
In caso di cessazione dal servizio per limite di età, gli atti di cui al comma precedente devono essere predisposti dall'amministrazione competente tre mesi prima ed essere inviati almeno un mese prima del raggiungimento del limite predetto all'amministrazione del Fondo, la quale è tenuta ad emettere il mandato di pagamento in modo da rendere possibile la effettiva corresponsione dell'indennità immediatamente dopo la data di cessazione dal servizio e comunque non oltre quindici giorni dalla data medesima. Non occorre, in ogni caso, alcuna comunicazione da parte dell'amministrazione statale, alla quale compete soltanto la tempestiva segnalazione dell'eventuale esistenza di motivi ostativi.
Nei casi di cui al comma precedente, ai fini della liquidazione e della corresponsione dell'indennità di buonuscita, non occorre che sia preventivamente perfezionato il provvedimento di cessazione dal servizio.
Nei casi di cessazione dal servizio per qualsiasi altra causa, l'amministrazione statale competente è tenuta a trasmettere all'amministrazione del Fondo di previdenza gli atti di cui al secondo comma nel termine massimo di quindici giorni dalla data di cessazione dal servizio, in modo che l'amministrazione del Fondo predetto possa eseguire, nei confronti del dipendente statale, la effettiva corresponsione dell'indennità nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione; questo ultimo termine vale anche per la corresponsione dell'indennità di buonuscita ai superstiti del dipendente.
Eventuali modifiche relative a provvedimenti dell'amministrazione statale, che comportino variazioni concernenti l'indennità di buonuscita già erogata, saranno comunicate alla amministrazione del Fondo di previdenza, ai fini del pagamento di supplementi dell'indennità predetta ovvero del recupero, mediante trattenute sul trattamento di quiescenza, delle somme non dovute.
Non si fa luogo alla corresponsione di acconti.
Alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita e alla liquidazione del supplemento di indennità, previste dall', si provvede su domanda degli interessati.
Note all'articolo
- La L. 20 marzo 1980, n.75 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "I termini stabiliti dal terzo e quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, per la effettiva corresponsione dell'indennita' di buonuscita ai dipendenti statali sono entrambi elevati a novanta giorni".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032#art-tu-26