Testo unicoCapo III

Art. 14

Disposizioni generali

In vigore dal 30 mar 1974
Testo unico-art.14. (Disposizioni generali) Ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e dell'assegno vitalizio, si computa il servizio effettivo prestato in qualità di dipendente statale a far tempo dalla data indicata dal primo comma dell'; per il computo si osservano le norme concernenti il trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032#art-tu-14

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