Testo unico›Capo II
Art. 12
Opzione
In vigore dal 30 mar 1974
Testo unico-.
(Opzione)
Il titolare di assegno vitalizio può optare per la costituzione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il diritto di opzione può essere esercitato, a pena di decadenza, entro un anno dalla data della comunicazione di conferimento dell'assegno; le rate eventualmente riscosse devono essere restituite al Fondo di previdenza.
Il superstite del dipendente, avente diritto alla pensione di riversibilità, ha facoltà di optare per la liquidazione dell'assegno vitalizio, ove questo risulti più favorevole.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032#art-tu-12