Testo unico›Capo II
Art. 11
Cumulo con altri trattamenti
In vigore dal 30 mar 1974
Testo unico-.
(Cumulo con altri trattamenti)
L'assegno vitalizio è cumulabile con la pensione di guerra, anche se maggiorata dell'assegno integratore di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313, nonché con la pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra, prevista dalla legge predetta.
L'assegno vitalizio è, altresì, cumulabile con la pensione sociale e con altri trattamenti previdenziali conseguenti a forme di assicurazione volontaria, salvo quanto disposto dall', comma primo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032#art-tu-11