Testo unicoCapo II

Art. 10

Tredicesimi mensilità

In vigore dal 30 mar 1974
Testo unico-. (Tredicesimi mensilità) Al titolare di assegno vitalizio spetta una tredicesima mensilità, in ragione di un dodicesimo dell'importo annuo dell'assegno medesimo. La mensilità di cui al precedente comma è corrisposta al titolare unitamente a quella di dicembre.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032#art-tu-10

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