Testo unico›Capo II
Art. 10
10 / 57Tredicesimi mensilità
In vigore dal 30 mar 1974
Testo unico-.
(Tredicesimi mensilità)
Al titolare di assegno vitalizio spetta una tredicesima mensilità,
in ragione di un dodicesimo dell'importo annuo dell'assegno medesimo.
La mensilità di cui al precedente comma è corrisposta al titolare unitamente a quella di dicembre.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032#art-tu-10