Art. 8
In vigore dal 16 feb 1974
Ai fini del presente decreto sono considerate opere di difesa dagli inquinamenti delle acque diverse dagli impianti di depurazione di cui all' le opere per interventi vari, a carattere risanatorio o difensivo, da eseguirsi sulle acque nel loro ambiente e nei ricettori naturali o artificiali, quali aereazione delle acque della laguna o dei canali e corsi d'acqua, regolazione delle portate o modifica dei regimi di deflusso nei canali e nei corsi d'acqua ai fini della correzione dei caratteri di qualità delle acque stesse, realizzazione di sistemi di intercettazione di prodotti galleggianti, come sostanze petrolifere, a mezzo di strutture galleggianti o di immissione di aria compressa e simili, nonché le attrezzature, anche mobili, che abbiano funzione di difesa delle acque dall'inquinamento, direttamente, ovvero indirettamente, come le macchine per il diserbamento dei canali in terra non rivestiti e simili.
Restano fermi i divieti e le prescrizioni imposti per il carico, lo scarico ed il trasporto dei prodotti petroliferi e l'obbligo primario per i privati di provvedere ad evitare l'inquinamento o a porvi rimedio. In caso di inosservanza provvede all'eliminazione dell'inquinamento l'autorità pubblica salvo rivalsa nei confronti dei trasgressori.
Sono altresì considerate opere di difesa dagli inquinamenti delle acque, diverse dagli impianti di depurazione, le opere di intercettazione e di convogliamento delle acque inquinate da prodotti usati in agricoltura per allontanarle e portarle allo scarico, nel rispetto delle norme vigenti, in zone costiere di fronte al mare aperto per le quali possa escludersi qualsiasi effetto negativo sull'ambiente lagunare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;962#art-8