Art. 11
In vigore dal 16 feb 1974
Le domande per la concessione dei contributi previsti dagli debbono essere presentate alla regione Veneto, entro il termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nella domanda devono essere indicate la portata e le caratteristiche essenziali degli scarichi, con esplicito riferimento a quanto precisato nelle norme del presente decreto, le opere che si intendono eseguire, nonché la spesa prevista ed il contributo al quale il richiedente ritiene di avere diritto.
La regione Veneto si pronuncia sull'ammissibilità delle opere entro il termine di mesi nove dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fissa un termine, non inferiore a mesi tre, per la presentazione del progetto esecutivo delle opere e della documentazione afferente alla concessione del contributo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;962#art-11