Art. 10
In vigore dal 16 feb 1974
Per la costruzione di opere e per attrezzature di difesa delle acque dall'inquinamento di cui all' diverse dagli impianti di depurazione, possono essere concessi contributi nella misura e con le stesse modalità indicate nel precedente articolo, ivi compresa la maggiorazione del 5% quando, in sede di approvazione del progetto, venga riconosciuto che le opere conseguono finalità di particolare valore per il risanamento ambientale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;962#art-10