Art. 5

In vigore dal 16 feb 1974
Ai progetti degli impianti di depurazione deve essere allegata un'esauriente documentazione da cui risulti: a) che le caratteristiche dell'impianto corrispondono a quelle prescritte dalle presenti norme in relazione alla provenienza e ai caratteri delle acque da trattare ed alla posizione dell'impianto stesso, con particolare riguardo ai casi nei quali la definizione delle condizioni non sia immediata, come per gli scarichi in mare aperto, direttamente o attraverso fiumi o canali, in prossimità della laguna; b) che le caratteristiche dell'impianto, per il quale sia richiesto il contributo nella misura maggiorata di cui al successivo , rispondono alla effettiva necessità del trattamento di riduzione delle sostanze eutrofizzanti, in relazione al contenuto delle acque da trattare, e, nel caso di impianto con caratteri di avanzata tecnologia, rispondono alle esigenze ed ai vantaggi conseguibili nel caso specifico. In caso di mancanza o difetto della documentazione ai cui sopra i progetti non possono essere approvati
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;962#art-5

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