Art. 4

In vigore dal 16 feb 1974
Tutti gli impianti di depurazione devono presentare strutture discontinue, con zone di verde intercalate tra le varie unità e schermi arborei che li circondino e li sottraggano alla vista ed essere circondati da una zona di rispetto sistemata a verde, di congrua ampiezza, con profondità da fissarsi volta per volta in sede di approvazione del progetto dell'opera, in misura in ogni caso non inferiore a m 150. Tutte le strutture aperte delle opere realizzate in prossimità della laguna non devono avere bordi a livello inferiore a m 1,70 sopra il livello medio mare. Gli impianti di depurazione da realizzarsi nelle zone di particolare interesse paesaggistico, storico, archeologico, artistico o turistico, devono essere costituiti da opere che emergano dal terreno con altezze ridotte. Essi debbono svilupparsi in profondità per quanto possibile, tenuto conto della presenza della falda, ed estendersi in superficie per quanto possibile, compatibilmente con la disponibilità di area loro destinata, al fine di non compromettere le caratteristiche estetiche dell'ambiente circostante.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;962#art-4

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