Art. 2

In vigore dal 16 feb 1974
Gli impianti di depurazione devono comprendere uno o più dei seguenti trattamenti: a) grigliatura e stacciatura, o trattamento preliminare, eventualmente integrata da triturazione a dimensioni minute o disintegrazione del materiale separato; b) separazione delle sostanze minute in sospensione per sedimentazione naturale, o primaria, ivi inclusa la dissabbiatura, eventuale flottazione e separazione degli olii e dei grassi, coagulazione, flocculazione e successiva sedimentazione, filtrazione o microstacciatura e simili; c) trattamenti di trasformazione e separazione delle sostanze inquinanti; prevalentemente intesi all'abbattimento del carico di sostanze organiche, per stabilizzazione biologica, con successiva sedimentazione, o sedimentazione secondaria, ivi inclusi i trattamenti ad aereazione estesa, o cosiddetta ossidazione totale, anche senza separato trattamento dei fanghi, o equivalenti trattamenti chimici, o fisici, o fisico-chimici; d) trattamenti di ogni genere e tipo, intesi allo abbattimento del carico di sostanze inorganiche ed organiche e per la riduzione del contenuto di sostanze eutrofizzanti, di sostanze tossiche, di sostanze radioattive e di altre sostanze non altrimenti trasformabili per via biologica o di sostanze in soluzione che eccedono i limiti di cui alla tabella dei valori-limite dei caratteri degli effluenti degli impianti, da smaltire nei vari ricettori, allegata al presente decreto; e) trattamenti di disinfezione, con funzioni anche di trattamento di sicurezza in condizioni di emergenza dal punto di vista igienico, laddove necessario; f) trattamenti dei fanghi e di tutti i sottoprodotti di risulta dei processi di depurazione delle acque, per la loro concentrazione, trasformazione e stabilizzazione, per digestione anaerobica o per stabilizzazione aerobica, e successiva disidratazione, o altri equivalenti trattamenti, eventuale incenerimento e comunque smaltimento definitivo e totale dei prodotti finali di risulta, con mezzi e modalità tali da non dare luogo ad inconveniente alcuno e da non arrecare nocumento all'ambiente; g) trattamenti e sistemi di utilizzazione dei sottoprodotti dei processi di depurazione delle acque per produzione autonoma di energia per le esigenze dello impianto o altre eventuali utilizzazioni, limitatamente a quelle che non producano inquinamento; h) altri eventuali trattamenti che possano essere validamente sostituiti ad uno o più dei trattamenti precedentemente indicati, anche se di differente natura e tipo, ma equivalenti ai fini della depurazione delle acque.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;962#art-2

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