Art. 1

In vigore dal 16 feb 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia, che all', comma terzo, conferisce delega al Governo per la emanazione, tra l'altro, di norme sulla determinazione delle caratteristiche degli impianti di depurazione e dei requisiti delle acque scaricate nella laguna o nei corsi d'acqua che comunque si immettano nella laguna nonché per la concessione di contributi ad enti pubblici, imprese o privati per la realizzazione di opere di difesa dagli inquinamenti delle acque e per la statuizione del potere da parte della regione Veneto di surrogarsi ai privati che non abbiano adempiuto all'obbligo di costruire impianti di depurazione; Udito il parere della commissione parlamentare; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per la sanità; Decreta: . Le caratteristiche degli impianti di depurazione prescritti dall', comma secondo, della legge 16 aprile 1973, n. 171, sono fissate in relazione alla provenienza e ai caratteri delle acque da trattare nonché alla posizione topografica dell'impianto. In relazione alla provenienza ed ai caratteri delle acque da trattare gli impianti di depurazione vanno differenziati a seconda che le acque stesse provengano prevalentemente da: a) scarichi di fognature urbane e simili; b) scarichi di acque di rifiuto industriali o provenienti da allevamenti intensivi di animali; c) opere di drenaggio e raccolta nonché impianti di sollevamento di acque inquinate da prodotti usati in agricoltura. Nei casi di acque di origine promiscua devono essere considerati tutti i caratteri delle acque presenti, con particolare riguardo a quelli delle acque di maggiore pericolosità e nocuità. In relazione alla posizione topografica gli impianti vanno differenziati a seconda che il relativo affluente venga smaltito: a) direttamente nelle acque della laguna; b) nei corsi d'acqua naturali sversanti nella laguna anche attraverso scolmatori; c) nei canali artificiali sversanti nella laguna a gravità o con sollevamento; d) direttamente in mare aperto in prossimità della laguna, ovvero nei corsi d'acqua naturali e nei canali artificiali sfocianti a loro volta in mare aperto in prossimità della laguna, limitatamente a quei casi nei quali le acque scaricate possano, in qualsiasi modo o misura - a giudizio del magistrato alle acque di Venezia - interessare le acque della laguna ed incidere negativamente sui loro caratteri, per effetto delle correnti, dei venti, delle maree e di qualsiasi altro fattore; e) in reti di fognatura che a loro volta immettono le acque nei ricettori sopra indicati, previo ulteriore trattamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;962#art-1

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