Art. 6

In vigore dal 16 feb 1974
I requisiti di qualità delle acque degli effluenti degli impianti di depurazione di cui all' sono fissati dalla tabella allegata, vistata dal Ministro per i lavori pubblici, ai fini del risanamento e della tutela dell'ambiente ed in particolare della laguna, in modo da assicurare nel ricettore la normale vita della flora e della fauna e la possibilità della balneazione nelle zone ad essa destinate. L'accertamento dei requisiti viene effettuato in corrispondenza del punto di immissione delle acque nel ricettore. Per le opere con scarico in mare aperto in prossimità della laguna, diretto o indiretto, di cui all', lettera d), i requisiti delle acque trattate dagli impianti sono caso per caso assimilati a quelli delle acque scaricate in mare o in laguna o a valori intermedi da fissarsi in sede di approvazione del progetto delle opere in relazione alla provenienza, ai caratteri ed alla portata delle acque da trattare, alla posizione della foce ed agli elementi di cui al suddetto , lettera d). Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per la sanità, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio superiore di sanità, nonché la regione Veneto, si provvede a revisioni e ad aggiornamenti della tabella allegata, sia in dipendenza della realizzazione delle opere previste per la modifica del regime delle acque lagunari, sia in dipendenza dell'evoluzione nel tempo dei caratteri delle acque di rifiuto e del progresso tecnologico dei trattamenti delle acque stesse. A questo scopo il Ministero dei lavori pubblici in collaborazione con il Ministero della sanità svolge le necessarie indagini sullo stato delle fonti di inquinamento della laguna, sulla loro localizzazione e sulle loro caratteristiche qualitative e quantitative. Lo stesso decreto fissa il termine entro il quale gli impianti esistenti o quelli in corso di costruzione debbono essere modificati in modo da soddisfare ai nuovi requisiti. La regione Veneto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fissa le norme di prescrizione delle metodiche di campionamento ed analitiche ai fini del controllo della rispondenza degli effluenti ai valori-limite di cui alla tabella allegata e l'attribuzione delle relative competenze in materia di esecuzione dei controlli stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;962#art-6

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Art. 6 Tutela della citta' di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque. — Testo vigente | Portale Normativo