Art. 7
In vigore dal 16 feb 1974
Per gli impianti di depurazione che alla data della entrata in vigore del presente decreto, siano già costruiti da non più di dieci anni, o siano in corso di costruzione, e per quelli a servizio di stabilimenti industriali e simili destinati, nell'imminenza del termine del loro periodo di ammortamento, ad essere disattivati e demoliti o ricostruiti entro i prossimi sei anni, la regione Veneto, sentito il comitato tecnico scientifico di cui all' della legge 16 aprile 1973, n. 171, ha facoltà di concedere il superamento di uno o più dei limiti di cui alla tabella allegata. Tali limiti potranno essere superati, fino al 31 dicembre 1977 del 20% e fino al 31 dicembre 1979 del 10%, fatta eccezione per i seguenti caratteri: pH, temperatura, azoto nitrico come NO3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;962#art-7