Art. 12

In vigore dal 16 feb 1974
L'approvazione del progetto e la formale concessione del contributo sono disposte dalla regione Veneto previo parere favorevole del magistrato alle acque di Venezia per gli aspetti relativi alla sfera delle sue competenze. Ai soggetti che ne facciano richiesta possono essere corrisposti, nel corso dei lavori, acconti fino al 90% del contributo, secondo gli stati di avanzamento. La residua parte del contributo è corrisposta a lavori ultimati, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, il rilascio dei quali è subordinato all'accertamento della rispondenza dei caratteri di qualità dell'effluente dell'impianto di depurazione ai requisiti prescritti, dopo la definitiva entrata in funzione dell'impianto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;962#art-12

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