Art. 13

In vigore dal 2 apr 1995
1. La vigilanza sull'esecuzione delle opere è esercitata, a mezzo dell'apposita sezione di cui all', terzo comma, lettera b), della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, dal Magistrato alle acque di Venezia. Nel caso in cui i privati, le imprese o gli enti pubblici tenuti alla realizzazione degli impianti di cui all', secondo comma, della citata legge n. 171 del 1973, e successive modificazioni, non adempiano agli obblighi entro i termini previsti dal decreto di approvazione del progetto, l'organo di vigilanza ordina l'immediata chiusura degli scarichi, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 settembre 1973 LEONE RUMOR - LAURICELLA - LA MALFA - DE MITA - Gui Visto, il Guardasigilli: ZAGARI (Ammesso al visto della Corte dei conti, con esclusione del settimo comma dell'). Per quanto sopra, registrato parzialmente il 16 gennaio 1974 Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 39. - CARUSO. ALLEGATO TABELLA DEI VALORI-LIMITE DEGLI EFFLUENTI DEGLI IMPIANTI Parte di provvedimento in formato grafico

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;962#art-13

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Art. 13 Tutela della citta' di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque. — Testo vigente | Portale Normativo