Nuovo testo Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle VenezieTitolo IV

Art. 23

In vigore dal 1 ago 1973
Gli enti partecipanti, con l'osservanza delle norme dei rispettivi statuti, funzionano come direzioni compartimentali dell'istituto, e pertanto: a) ricevono le domande di finanziamento e curano tutti gli accertamenti tecnico-legali attenendosi alle norme e alle istruzioni deliberate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto; b) assistono ed agevolano i richiedenti al fine della produzione dei certificati e di tutto quanto occorre ai fini della completa istruttoria delle operazioni; c) trasmettono le domande di finanziamento alla direzione dell'istituto, corredate di tutti i documenti prescritti e munite del loro parere; d) provvedono altresì: 1) alla stipulazione dei finanziamenti, secondo le autorizzazioni e con le modalità prescritte dall'istituto; 2) all'incasso delle semestralità di ammortamento e delle altre somme dovute all'istituto; 3) al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli estratti; 4) a tutte le altre operazioni di competenza dell'istituto, con l'osservanza delle norme deliberate dal consiglio di amministrazione. Agli enti partecipanti potrà essere conferito dal consiglio di amministrazione il potere di rappresentare in giudizio l'Istituto in tutte le liti, avvalendosi dell'opera dei propri legali. Agli enti partecipanti potrà altresì essere conferito dal consiglio di amministrazione il potere di deliberare e dare esecuzione, mediante i propri organi amministrativi, ad operazioni di finanziamento la cui garanzia sia posta nelle loro zone di azione, ai sensi dell', n. 13). L'Istituto potrà esercitare la sua attività anche a mezzo di uffici di rappresentanza ed agenzie, ai sensi dell' del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, previa autorizzazione della vigilanza.
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Art. 23 Approvazione del nuovo statuto dell'istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona. — Testo vigente | Portale Normativo