Nuovo testo Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle VenezieTitolo IV

Art. 25

In vigore dal 1 ago 1973
Gli enti partecipanti, per lo svolgimento dei compiti ad essi delegati dall'Istituto, si valgono dell'opera del proprio personale amministrativo, tecnico e legale. L'assemblea determina annualmente la quota che, a rimborso di spese di personale e generali, deve essere accreditata a ciascun ente partecipante.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;387#art-nts-25

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