Nuovo testo Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie›Titolo IV
Art. 25
In vigore dal 1 ago 1973
Gli enti partecipanti, per lo svolgimento dei compiti ad essi delegati dall'Istituto, si valgono dell'opera del proprio personale amministrativo, tecnico e legale.
L'assemblea determina annualmente la quota che, a rimborso di spese di personale e generali, deve essere accreditata a ciascun ente partecipante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;387#art-nts-25