Nuovo testo Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie›Titolo V
Art. 27
In vigore dal 1 ago 1973
In caso di scioglimento e di conseguente liquidazione di una sezione, le attività nette risultanti saranno destinate ad aumento dei restanti tondi di garanzia e di riserva.
In caso di scioglimento dell'Istituto, le attività nette risultanti spetteranno ai partecipanti in proporzione delle rispettive quote di partecipazione ai fondi di garanzia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;387#art-nts-27