Nuovo testo Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie›Titolo V
Art. 26
In vigore dal 1 ago 1973
L'esercizio dell'Istituto si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il progetto di bilancio dell'esercizio precedente viene presentato entro il mese di aprile all'assemblea, accompagnato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.
Il bilancio annuale consta di tanti rendiconti, quante sono le gestioni, delle quali raccoglie distintamente le risultanze.
L'utile annuale di ciascuna gestione è destinato come segue:
1) in primo luogo è prelevato un decimo a favore del fondo di riserva;
2) quindi è distribuito ai partecipanti un interesse fino al 6% delle quote conferite al fondo di garanzia, a titolo di dividendo;
3) il residuo è destinato dall'assemblea, sia in via alternativa che concorrente, ad un aumento dell'interesse corrisposto ai partecipanti fino al limite globale dell'8% delle quote conferite e, per una quota massima del 10% dell'utile, ad elargizioni dirette a finalità culturali, sociali o di beneficenza;
4) quanto rimane, infine, ad ulteriori fondi di riserva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;387#art-nts-26