Nuovo testo Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie›Titolo IV
Art. 24
In vigore dal 1 ago 1973
Per qualsiasi operazione di finanziamento, per l'eventuale instaurazione delle procedure esecutive, per le rivendite degli immobili pervenuti in proprietà dell'istituto in seguito ad azioni promosse a fine di recupero di crediti, e per ogni altro provvedimento, l'Istituto deve previamente sentire il parere dell'Ente partecipante nella cui zona trovasi il debitore o l'immobile oggetto della garanzia o dell'esecuzione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;387#art-nts-24