Nuovo testo Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie›Capo IV
Art. 19
In vigore dal 1 ago 1973
La gestione dell'istituto è controllata da un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e tre supplenti.
Un sindaco effettivo ed un sindaco supplente sono nominati dall'assemblea dei partecipanti.
Un sindaco effettivo ed un sindaco supplente vengono designati dalla Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie. La designazione è sottoposta all'approvazione del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, che vi provvede con proprio decreto.
I predetti sindaci devono essere scelti tra persone particolarmente esperte in materia di finanza, estranee agli organi amministrativi, direttivi e sindacali ed al personale degli enti partecipanti.
Un sindaco effettivo, presidente del collegio ed un sindaco supplente sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Ai sindaci effettivi spettano un emolumento annuale che viene determinato dall'assemblea ed il rimborso delle spese sostenute nell'adempimento dell'incarico.
I sindaci svolgono le loro funzioni con le attribuzioni e secondo le norme delle vigenti disposizioni di legge.
Essi intervengono alle adunanze del consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;387#art-nts-19