Nuovo testo Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie›Capo III
Art. 18
In vigore dal 1 ago 1973
Presidente dell'istituto è di diritto il presidente della Cassa di risparmio di Verona. Vicenza e Belluno.
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, convoca e presiede l'assemblea, il consiglio di amministrazione ed il comitato tecnico consultivo; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio.
Senz'uopo di speciali deliberazioni: può accordare le sottrazioni, riduzioni e frazionamenti ipotecari riguardanti i finanziamenti il cui importo residuo non superi il limite stabilito dall'assemblea, ferma la stima originaria della cauzione; consente la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni ipotecarie allorquando al contratto condizionato non sia seguito il contratto definitivo, ovvero il credito dell'istituto sia stato interamente soddisfatto; rinuncia agli atti giudiziali nelle materie non di competenza del consiglio di amministrazione; autorizza l'annotazione di inefficacia dei pignoramenti immobiliari, nonché il concorso ai pubblici incanti per l'acquisto di beni cauzionali fino al prezzo stabilito dall'assemblea; compie ogni alto conservativo nell'interesse dell'Istituto e promuove le azioni possessorie e quelle esecutive.
Delibera infine, nei casi di urgenza, su materie di competenza del consiglio di amministrazione, chiedendone la ratifica alla, prima adunanza.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente.
Nei casi di assenza o di impedimento anche del vice presidente, la firma degli atti dell'Istituto con tutti i poteri inerenti i alla sostituzione compete ad un consigliere di amministrazione nominato dall'assemblea ogni biennio.
Di fronte ai terzi, la firma del sostituto fa fede dell'assenza o dell'impedimento del sostituito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;387#art-nts-18