Nuovo testo Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle VenezieCapo II

Art. 14

In vigore dal 1 ago 1973
Il presidente dell'istituto può convocare il consiglio di amministrazione quando lo ritenga opportuno. Egli deve convocarlo su richiesta scritta e motivata di almeno cinque consiglieri, o del collegio dei sindaci. Il consiglio dovrà di norma essere convocato almeno una volta al mese nella sede sociale o altrove.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;387#art-nts-14

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