Nuovo testo Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle VenezieCapo II

Art. 16

In vigore dal 1 ago 1973
Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto, ad eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto, è specificatamente riservato alla competenza dell'assemblea. Esso delibera fra l'altro: 1) sulle proposte di riforma dello statuto da sottoporre all'assemblea; 2) sulla convocazione delle assemblee e sull'ordine del giorno delle singole adunanze; 3) sul rendiconto annuale di ciascuna gestione e sul progetto di bilancio e di assegnazione degli eventuali utili; 4) sulle condizioni da praticarsi dall'istituto per le operazioni; 5) sulla concessione dei finanziamenti fino alla concorrenza di L. 2.000.000.000, compresi i rischi in essere e sulle proposte di concessione di finanziamenti di competenza dell'assemblea; 6) sulle condizioni concernenti sia l'acquisto che la emissione e l'alienazione delle cartelle e delle obbligazioni e sui provvedimenti idonei alla disciplina del mercato di detti titoli, ivi inclusa l'eventuale costituzione tra gli Enti partecipanti di consorzi titoli; 7) sull'approvazione dei regolamenti interni che disciplinano l'ordinamento dell'istituto; 8) sulla nomina del direttore generale e sui relativi provvedimenti; su tutti i provvedimenti riguardanti il personale dell'Istituto, su proposta del direttore generale; 9) sull'autorizzazione a stare in giudizio, sulla rinuncia agli atti del giudizio per materie che esulano dalla semplice tutela dei crediti dell'istituto o dalle procedure esecutive o fallimentari, sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia; 10) sulle competenze del comitato tecnico consultivo; 11) sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili, a norma di legge; 12) sulla riduzione, sottrazione e cancellazione di formalità ipotecarie eseguite a garanzia di finanziamenti, ove permanga un credito dell'Istituto; 13) sui compiti, attribuzioni, obblighi e responsabilità da assegnare agli enti partecipanti; 14) sulla assegnazione delle elargizioni dirette a finalità culturali, sociali o di beneficenza; 15) su quant'altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell'Istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;387#art-nts-16

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