Nuovo testo Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie›Capo II
Art. 16
16 / 28In vigore dal 1 ago 1973
Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto, ad eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto, è specificatamente riservato alla competenza dell'assemblea.
Esso delibera fra l'altro:
1) sulle proposte di riforma dello statuto da sottoporre all'assemblea;
2) sulla convocazione delle assemblee e sull'ordine del giorno delle singole adunanze;
3) sul rendiconto annuale di ciascuna gestione e sul progetto di bilancio e di assegnazione degli eventuali utili;
4) sulle condizioni da praticarsi dall'istituto per le operazioni;
5) sulla concessione dei finanziamenti fino alla concorrenza di L. 2.000.000.000, compresi i rischi in essere e sulle proposte di concessione di finanziamenti di competenza dell'assemblea;
6) sulle condizioni concernenti sia l'acquisto che la emissione e l'alienazione delle cartelle e delle obbligazioni e sui provvedimenti idonei alla disciplina del mercato di detti titoli, ivi inclusa l'eventuale costituzione tra gli Enti partecipanti di consorzi titoli;
7) sull'approvazione dei regolamenti interni che disciplinano l'ordinamento dell'istituto;
8) sulla nomina del direttore generale e sui relativi provvedimenti; su tutti i provvedimenti riguardanti il personale dell'Istituto, su proposta del direttore generale;
9) sull'autorizzazione a stare in giudizio, sulla rinuncia agli atti del giudizio per materie che esulano dalla semplice tutela dei crediti dell'istituto o dalle procedure esecutive o fallimentari, sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia;
10) sulle competenze del comitato tecnico consultivo;
11) sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili, a norma di legge;
12) sulla riduzione, sottrazione e cancellazione di formalità ipotecarie eseguite a garanzia di finanziamenti, ove permanga un credito dell'Istituto;
13) sui compiti, attribuzioni, obblighi e responsabilità da assegnare agli enti partecipanti;
14) sulla assegnazione delle elargizioni dirette a finalità culturali, sociali o di beneficenza;
15) su quant'altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;387#art-nts-16