Nuovo testo Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie›Titolo VI
Art. 28
In vigore dal 1 ago 1973
Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si osservano le prescrizioni delle leggi generali e speciali in vigore.
Visto, il Ministro per il tesoro
MALAGODI
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;387#art-nts-28