Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiarioTitolo XI

Art. 37

In vigore dal 21 lug 1973
Gli utili netti di ciascun esercizio dell'istituto italiano di credito fondiario sono ripartiti nel modo seguente: a) viene prelevata una somma non minore del 5% per destinarla alla formazione di un fondo di riserva ordinario, fino a che questo abbia raggiunto almeno un quinto del capitale versato; b) viene quindi corrisposto agli azionisti un dividendo fino al 6% del capitale versato; c) la parte residua, per una metà, viene destinata al fondo di riserva ordinario o ad un fondo di riserva straordinario, e per l'altra metà rimane a disposizione dell'assemblea.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-37

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