Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiarioTitolo IX

Art. 34

In vigore dal 21 lug 1973
La rappresentanza dell'istituto spetta, disgiuntamente, al presidente ed al direttore generale, o a chi fa le loro veci. Gli stessi possono conferire mandati speciali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo