Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiario›Titolo IX
Art. 34
In vigore dal 21 lug 1973
La rappresentanza dell'istituto spetta, disgiuntamente, al presidente ed al direttore generale, o a chi fa le loro veci.
Gli stessi possono conferire mandati speciali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-34