Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiario›Titolo X
Art. 35
In vigore dal 21 lug 1973
L'assemblea ordinaria nomina cinque sindaci effettivi, fra i quali elegge il presidente, e due supplenti.
I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per tutto il triennio di durata dell'ufficio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-35