Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiarioTitolo XI

Art. 36

In vigore dal 21 lug 1973
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione predispone due distinti bilanci, uno per l'attività inerente all'esercizio del credito fondiario, e l'altro della sezione credito e risparmio, e li sottopone per l'approvazione all'assemblea degli azionisti, entro il termine di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-36

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Art. 36 Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, con sede in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo