Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiario›Titolo XI
Art. 41
In vigore dal 21 lug 1973
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme stabilite dalle leggi, generali e speciali, vigenti.
Visto, il Ministro per il tesoro
MALAGODI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-41