Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiarioTitolo XI

Art. 41

In vigore dal 21 lug 1973
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme stabilite dalle leggi, generali e speciali, vigenti. Visto, il Ministro per il tesoro MALAGODI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-41

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