Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiario›Titolo XI
Art. 38
In vigore dal 21 lug 1973
Gli utili netti di ciascun esercizio della sezione credito e risparmio sono ripartiti nel modo seguente:
a) viene prelevata una somma pari al 10% per destinarla ad un fondo di riserva ordinario fino a quando questo non raggiunga la metà del fondo di dotazione;
b) viene quindi corrisposto all'istituto italiano di credito fondiario un interesse fino all'8% del fondo di dotazione;
c) il residuo degli utili netti va in aumento del fondo di riserva ordinario fino a quando questo non abbia raggiunto la metà del fondo di dotazione;
d) quando il fondo di riserva ordinario avrà raggiunto la metà del fondo di dotazione, gli utili netti residuali saranno destinati per metà a costituire un fondo di riserva straordinaria e per l'altra metà rimarranno a disposizione dell'assemblea degli azionisti dell'istituto italiano di credito fondiario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-38