Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiarioTitolo XI

Art. 38

In vigore dal 21 lug 1973
Gli utili netti di ciascun esercizio della sezione credito e risparmio sono ripartiti nel modo seguente: a) viene prelevata una somma pari al 10% per destinarla ad un fondo di riserva ordinario fino a quando questo non raggiunga la metà del fondo di dotazione; b) viene quindi corrisposto all'istituto italiano di credito fondiario un interesse fino all'8% del fondo di dotazione; c) il residuo degli utili netti va in aumento del fondo di riserva ordinario fino a quando questo non abbia raggiunto la metà del fondo di dotazione; d) quando il fondo di riserva ordinario avrà raggiunto la metà del fondo di dotazione, gli utili netti residuali saranno destinati per metà a costituire un fondo di riserva straordinaria e per l'altra metà rimarranno a disposizione dell'assemblea degli azionisti dell'istituto italiano di credito fondiario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-38

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo