Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiario›Titolo XI
Art. 40
In vigore dal 21 lug 1973
Nel momento in cui, per qualsiasi causa, l'istituto cessasse le sue operazioni di credito fondiario e dopo che siano state accertate e liquidate le eventuali perdite subite, si applicano le norme di cui al regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2361.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-40