Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiario›Titolo XI
Art. 39
In vigore dal 21 lug 1973
L'impiego dei fondi di riserva, ordinari e straordinari dell'Istituto italiano di credito fondiario e della sezione credito e risparmio avviene in conformità del disposto della legge 24 novembre 1961, n. 1306.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-39