Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiarioTitolo VII

Art. 30

In vigore dal 21 lug 1973
Il comitato esecutivo delibera su: a) i mutui e le altre operazioni consentite e le loro garanzie, fino all'importo stabilito dal consiglio di amministrazione; b) le cancellazioni, le restrizioni, le riduzioni e le divisioni di ipoteche e trascrizioni, salvo il disposto dell', nonché la riduzione o sostituzione di garanzie per le operazioni della sezione credito e risparmio; c) la nomina e la revoca del personale, e le condizioni relative, salvo il disposto degli . Il comitato delibera altresì sulle materie per le quali vi sia stata delega dal consiglio ai sensi del terzo comma dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-30

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo