Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiario›Titolo VII
Art. 30
In vigore dal 21 lug 1973
Il comitato esecutivo delibera su:
a) i mutui e le altre operazioni consentite e le loro garanzie, fino all'importo stabilito dal consiglio di amministrazione;
b) le cancellazioni, le restrizioni, le riduzioni e le divisioni di ipoteche e trascrizioni, salvo il disposto dell', nonché la riduzione o sostituzione di garanzie per le operazioni della sezione credito e risparmio;
c) la nomina e la revoca del personale, e le condizioni relative, salvo il disposto degli .
Il comitato delibera altresì sulle materie per le quali vi sia stata delega dal consiglio ai sensi del terzo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-30