Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiarioTitolo VI

Art. 25

In vigore dal 21 lug 1973
Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri e facoltà per la gestione sociale. Più specialmente il consiglio delibera: a) il saggio d'interesse e la provvigione dei mutui; b) la concessione dei mutui e le loro garanzie; c) le azioni giudiziarie, salvo quanto dispone il successivo ; d) l'acquisto e l'alienazione di immobili, nei casi ed entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario; e) l'impiego del capitale non applicato a mutui, a termini del precedente ; f) le cessioni, le transazioni, i compromessi e le clausole compromissorie e, in genere, tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali relativi all'amministrazione dell'istituto e della sezione credito e risparmio; g) le proposte di aumento del capitale sociale, da sottoporre all'assemblea degli azionisti, entro il limite massimo fissato dalla legge; h) la creazione di nuove serie di cartelle ed i rispettivi saggi di interesse; i) la istituzione di filiali o uffici di rappresentanza nel territorio della Repubblica; l) le proposte per le modifiche del presente statuto, da sottoporre all'assemblea degli azionisti; m) le norme per la concessione dei mutui ed i regolamenti interni; n) le tariffe per il rimborso delle spese relative alla concessione dei mutui; o) le forme di raccolta della sezione credito e risparmio, secondo le norme vigenti per la raccolta a medio termine; p) i saggi di interesse sulle operazioni di raccolta di fondi; q) le modalità di impiego delle disponibilità della sezione credito e risparmio, nonché i saggi di interesse e le garanzie da acquisirsi per le singole operazioni; r) gli impieghi in titoli della sezione credito e risparmio; s) le anticipazioni passive e l'importo massimo di esse; t) le proposte in merito ai bilanci annuali dell'Istituto italiano di credito fondiario e della sezione credito e risparmio, da sottoporre alla assemblea degli azionisti. Il consiglio può delegare al comitato esecutivo parte dei propri poteri, ad eccezione di quelli di cui alle lettere e), g), l), m) e t), non delegabili. Il consiglio può conferire, altresì, delegazioni speciali, anche con poteri di rappresentanza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-25

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