Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiarioTitolo VI

Art. 22

In vigore dal 21 lug 1973
Il consiglio di amministrazione elegge annualmente il presidente, uno o più vice presidenti e il segretario, nonché il comitato esecutivo. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fanno le veci, in ordine di anzianità di nomina, i vice presidenti; ove anche i vice presidenti siano assenti od impediti, la sostituzione spetta al consigliere più anziano di nomina.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-22

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