Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiario›Titolo VI
Art. 22
In vigore dal 21 lug 1973
Il consiglio di amministrazione elegge annualmente il presidente, uno o più vice presidenti e il segretario, nonché il comitato esecutivo.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fanno le veci, in ordine di anzianità di nomina, i vice presidenti; ove anche i vice presidenti siano assenti od impediti, la sostituzione spetta al consigliere più anziano di nomina.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-22