Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiario›Titolo VI
Art. 21
In vigore dal 21 lug 1973
Entro 30 giorni dalla notizia della nomina, gli amministratori devono prestare cauzione in azioni dell'istituto o in titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, oppure parte in azioni e parte in titoli emessi o garantiti dallo Stato, per un importo di lire 200 mila nominali.
La cauzione degli amministratori rimane inalienabile a garanzia della loro gestione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-21