Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiarioTitolo V

Art. 16

In vigore dal 21 lug 1973
Per la costituzione dell'assemblea e la validità delle relative deliberazioni, si applicano le disposizioni degli articoli 2368 e 2369 codice civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-16

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