Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiario›Titolo V
Art. 16
In vigore dal 21 lug 1973
Per la costituzione dell'assemblea e la validità delle relative deliberazioni, si applicano le disposizioni degli articoli 2368 e 2369 codice civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-16