Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiario›Titolo VI
Art. 20
In vigore dal 21 lug 1973
Il consiglio di amministrazione dell'istituto è composto di un numero non minore di quindici e non maggiore di ventuno membri, determinato di volta in volta dall'assemblea ordinaria degli azionisti.
I consiglieri di amministrazione sono eletti per un triennio e sono rieleggibili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-20