Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiarioTitolo VI

Art. 20

In vigore dal 21 lug 1973
Il consiglio di amministrazione dell'istituto è composto di un numero non minore di quindici e non maggiore di ventuno membri, determinato di volta in volta dall'assemblea ordinaria degli azionisti. I consiglieri di amministrazione sono eletti per un triennio e sono rieleggibili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 20 Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, con sede in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo