Nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiario›Titolo VI
Art. 24
In vigore dal 21 lug 1973
Il presidente, o chi ne fa le veci, convoca anche adunanze straordinarie del consiglio, di sua iniziativa oppure su richiesta scritta di tre amministratori o del direttore generale.
Le convocazioni, ordinarie e straordinarie, sono fatte, per lettera, almeno una settimana prima del giorno dell'adunanza; nei casi di urgenza, possono essere fatte, con telegramma, almeno tre giorni prima di quello dell'adunanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-05-04;363#art-nsd-24